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FPI introdurrà i titoli italiani ad interim nel 2024

FPI introdurrà i titoli italiani ad interim nel 2024

La FPI ha annunciato tramite un recente comunicato che nel 2024 introdurrà ufficialmente le cinture italiane ad interim di pugilato.

Ci avviciniamo alla chiusura di un altro anno per il mondo del pugilato, dove non sono mancati momenti di crescita e di sviluppo da parte delle varie Federazioni. Ciò riguarda ovviamente anche il nostro tricolore, rappresentato dalla Federazione Pugilistica Italiana.

In vista del nuovo anno, la Federazione sotto la guida del Presidente Flavio D’Ambrosi ha deciso di introdurre un nuovo sistema per rafforzare la scena titolata nazionale. Stiamo appunto parlando dei titoli italiani ad interim di pugilato, i quali verranno assegnati secondo specifici casi spiegati dalla stessa FPI.

Come verranno assegnati i titoli ad interim dalla FPI?

Nel comunicato rilasciato sia sul suo sito ufficiale che sui suoi canali social, la FPI ha reso noto in tre punti come verranno assegnati i titoli di campione e campionessa ad interim.

  1. Nel caso in cui il detentore del titolo italiano di una categoria di peso non sia in grado di difenderlo entro i termini di cui all’Art. 95.1.g) del presente Regolamento, per ragioni che divergano da quelle previste da tale norma e, dunque, che esulino dalle cause di perdita del titolo italiano o dalle cause di decadenza dal titolo italiano, viene concessa la possibilità ai Pugili che abbiano i requisiti necessari e sanciti dal Regolamento del Settore Pro di acquisire la qualifica di co‐sfidanti ad Interim per il Titolo Italiano nella predetta categoria di peso.
  2. L’individuazione e la nomina dei suddetti co‐sfidanti è rimessa al Coordinatore del Settore Pro unitamente e di concerto con il CTP.
  3. Il vincitore del titolo acquisirà la qualifica di Campione Italiano ad Interim, questi conserverà tale titolo sino a quando il detentore del titolo di Campione Italiano nella suddetta categoria non sia in grado di difenderlo contro il nuovo Campione Italiano ad Interim, ovvero non perda il titolo, oppure non decada dal titolo ai sensi dell’Art. 95 comma 1 del presente Regolamento.